Attività

Lo Studio Legale Testori si occupa di diritto civile, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, con particolare riguardo alla tutela dei clienti nelle controversie con banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, intermediari assicurativi, nelle seguenti materie:

– anatocismo;

– applicazione di tassi d’interesse, spese e commissioni (tra cui la commissione di massimo scoperto);

– usura;

– applicazione dello “ius variandi”;

– servizi e attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (con particolare riguardo a SWAP, azioni, obbligazioni) e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze Unit Linked e Index Linked);

– intermediazione assicurativa, con particolare riguardo alle polizze e alle operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

– segnalazioni nella categoria di censimento “sofferenze” della centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia;

– iscrizioni nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui alla legge 15.12.1990, nr.386, come modificata dal D.Lgs. 30.12.1999, nr.507 (c.d. CAI). 

Lo Studio Legale Testori si occupa, altresì, di situazioni di crisi o insolvenza del debitore.

 

News dello studio

set3

03/09/2024

Le Sezioni Unite e i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese": nessuna nullità (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n.15130)

Pubblicato nella Rivista digitale Giustizia Civile.com l'approfondimento di Camillo Testori dal titolo "Le Sezioni Unite e i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese": nessuna nullità". Con

apr6

06/04/2024

Cessione di crediti bancari individuabili in blocco

Il Tribunale di Brescia conferma il proprio consolidato indirizzo in tema di prova della cessione di crediti bancari individuabili in blocco ai sensi dell’art.58 TUB e degli artt.1 e ss. della

nov4

04/11/2020

L’usurarietà originaria, nell’ambito di un rapporto di conto corrente, va verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate o unilaterali.

Il principio è stato affermato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 6 ottobre 2020 (Giudice Dott. Francesca Arrigoni). La pronuncia si allinea all’orientamento maggioritario della giurisprudenza,

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