Cessione di crediti bancari individuabili in blocco
06 aprile 2024
Il Tribunale di Brescia conferma il proprio consolidato indirizzo in tema di prova della cessione di crediti bancari individuabili in blocco ai sensi dell’art.58 TUB e degli artt.1 e ss. della legge n.130 del 30.04.1999 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), ribadendo, in particolare, come la cessione debba essere provata mediante la produzione del relativo contratto, non essendo da solo sufficiente l’apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sentenza n.1428/2024, pubblicata in data 3 aprile 2024 - Scarica qui).
Nel caso esaminato, peraltro, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che le indicazioni contenute nell’avviso fossero <<eccessivamente indeterminate (definite nella stessa comunicazione come “orientative”) e tali quindi da riferirsi ad una molteplicità di operazioni negoziali>> e <<non consent(issero) assolutamente di identificare con precisione i crediti ceduti e, quindi, l’inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione>>.
Nel contempo, il Tribunale di Brescia ha ritenuto <<priva di valenza risolutiva>> e, pertanto, non idonea, anche la dichiarazione con la quale la cedente aveva confermato l’inclusione del credito in questione nell’operazione di cartolarizzazione <<trattandosi di scritto proveniente da un terzo e, quindi, munito al più di valenza indiziaria>>.
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