E’ ammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito riferita a un conto corrente chiuso in corso di causa, purché l’estinzione del rapporto e la relativa allegazione siano avvenute entro il termine previsto dall’art.183, 6° comma, n.1, c.p.c.

08 marzo 2019

Il principio è stato recentemente affermato dal Tribunale di Brescia (sentenza del 23.02.2019, Giudice Dott. Canali), il quale ha ritenuto che la domanda fosse stata ritualmente proposta in quanto, prima della scadenza dell’ultimo termine utile per la formulazione della domanda di ripetizione dell’indebito, il conto era stato chiuso e la pretesa formulata.

La pronuncia è conforme all’orientamento della Corte d’Appello di Milano, secondo cui <<è ammissibile in corso di causa la modificazione della domanda di accertamento del saldo in quella di condanna a seguito dell’avvenuta chiusura del conto corrente trovando applicazione in merito quanto affermato dalla sentenza n.12310 del 15.06.2015 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in base a cui “la modificazione della domanda … può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali>> (Corte d’Appello di Milano, 20.07.2017, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17856 - pubb. 05/09/2017; nello stesso senso, v. Tribunale di Pavia, 07.02.2018, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19325 - pubb. 20/03/2018).

 

Testo della sentenza

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