Secondo il Tribunale di Mantova è revocabile, ai sensi dell’art.67, primo comma, L.F., la rimessa derivante dall’erogazione di un mutuo fondiario destinato a ripianare una pregressa esposizione chirografaria di conto corrente

08 aprile 2018

Con sentenza n.97 del 5 febbraio 2018 (Giudice Dott. Andrea Gibelli), il Tribunale di Mantova ha ritenuto revocabile, ai sensi dell’art.67, primo comma, L.F., l’atto con cui la Banca ha accreditato su conto corrente l’intero netto ricavo di un mutuo fondiario concesso non al fine di creare un’effettiva disponibilità al mutuatario, bensì di ridurre una preesistente esposizione chirografaria.

La fattispecie va infatti ricostruita come procedimento negoziale indirettamente solutorio, in cui il mutuo è realmente voluto, ma è destinato a uno scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei negozi in tal modo collegati.

Nel caso concreto, la Banca aveva concesso alla società correntista, pochi mesi prima dello scioglimento e del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, un mutuo fondiario di Euro 220.000,00, erogando l’intera somma su un conto corrente che presentava un saldo debitore di Euro 336.344,20, a fronte di un’apertura di credito di Euro 20.000,00 e di un fido sbf utilizzato per Euro 55.960,00. Con l’accredito della somma finanziata, una volta imputate le spese accessorie (istruttoria, perizia, imposta sostitutiva), il saldo debitore del conto corrente si era ridotto a Euro 121.025,41.

La pronuncia è conforme all’orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez.I, 29.02.2016, n.3955: “E’ revocabile, ai sensi dell’art.67, 1° comma, n.2, legge fall., e in ogni caso ex art.67, 2° comma, la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione: la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva del creditore, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo in tal caso la garanzia associata a un rischio di credito già in atto”; v. anche Cass. Civ., Sez.I, 07.03.2007, n.5265).

Testo della sentenza 

 

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